Piccolo prestito agli iscritti Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione speciale di Previdenza per il personale delle Poste Italiane SpA (Fondo Credito ex IPOST)
Richiesta di prestiti a breve termine per esigenze familiari per gli iscritti a Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e gli iscritti al Fondo Credito ex IPOST
DECORRENZA E DURATA La prima rata di ammortamento viene trattenuta a partire dal secondo mese successivo a quello di erogazione della somma. Leggi di più Nel caso di iscritto in attività di servizio alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali , se il debitore passa alle dipendenze di un’altra amministrazione pubblica, per la prosecuzione della ritenuta mensile l’ufficio che provvede alle ritenute comunicherà alla nuova amministrazione i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all’INPS. Per gli iscritti a tutte le gestioni, in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione , prima che sia estinto il prestito l’efficacia dello stesso prosegue sul trattamento pensionistico con trattenuta non superiore al quinto, valutato al netto delle ritenute erariali. Se la trattenuta mensile è superiore al quinto della pensione, l'Istituto ricalcola il piano di ammortamento recuperando la quota eccedente sul TFR/TFS , applicando sino al momento della maturazione del diritto al pagamento del medesimo TFR/TFS interessi semplici, nella misura del tasso d'interesse applicato al prestito. In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione oppure con pensione differita, prima che sia estinto il prestito, il residuo debito del prestito in corso di ammortamento verrà recuperato dall'INPS sul TFR/TFS. Qualora la cessazione dal servizio, anziché a una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto a una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è trattenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito del piccolo prestito in corso. Nel caso di incapienza delle predette indennità, il debito residuo deve essere versato direttamente dal debitore. Il decesso del beneficiario del prestito estingue l’ammortamento successivo al decesso. L’INPS non procede nei confronti degli eredi per le
Tempi di elaborazione
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2, legge 241/1990. Leggi di più Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile. Leggi meno
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