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Pensione di privilegio

Domanda di pensione erogata a categorie specifiche di dipendenti pubblici in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio

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Per il personale militare o per quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio (art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973) si consegue: per lesioni o infermità derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante di inidoneità al servizio; anche se l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non ha determinato inidoneità al servizio. Leggi di più Il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto: alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano soggetti a miglioramento (articolo 67, d.p.r. 1092/1973); a un assegno rinnovabile, se le lesioni o le infermità riconosciute sono soggette a miglioramento (articolo 68, ibidem). Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i., il militare ha diritto a un’indennità una tantum : equiparata ad una o più annualità della pensione di ottava categoria; per un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata (art. 69 del T. U. 1092/1973 e art.4, comma 2, l. 9/1980). QUANTO SPETTA L’articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari: al 100% dell’importo della base pensionabile se l’infermità è inclusa nella 1^ categoria; al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono incluse rispettivamente nella 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria; alla base pensionabile ordinaria aumentata del 10% (art. 67, comma 4), se più favorevole rispetto all’importo previsto dal secondo comma, se il dipendente ha raggiunto 15 anni di servizio (art. 52 del T.U. 1092/1973); alla base pensionabile ordinaria aumentata del 0,20% e dello 0,70%: se le infermità sono incluse nella 7^ o

Tempi di elaborazione

Il termine per l’emanazione del provvedimento è di 115 giorni a partire dalla data della domanda completa di documentazione, quindi dall'ultimo documento pervenuto utile alla liquidazione (pagamento) della prestazione.

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