Pensione di anzianità in regime di totalizzazione
Domanda di pensione di anzianità unica per tutti i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali
Sito ufficiale: inps.itDomanda di pensione di anzianità unica per tutti i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali
DECORRENZA La pensione di anzianità in regime di totalizzazione decorre a partire dal 2014 , trascorsi 21 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo . Leggi di più Per i soggetti che presentano la domanda oltre i 21 mesi dalla data di maturazione del requisito prescritto la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa. QUANTO SPETTA L' importo è stabilito: con il sistema “pro-quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in base ai periodi di iscrizione maturati; con il sistema contributivo , sia per le quote di pensione liquidate a carico dell’INPS che per quelle a carico delle Casse libero professionali; per gli iscritti prima del 1996 che abbiano già raggiunto in una di queste gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione il relativo pro-quota sarà calcolato con il sistema retributivo/misto . È ammessa la facoltà di scelta per il trattamento più favorevole. La pensione di anzianità liquidata è soggetta a: trattenute IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi; aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate; eventuali trattenute sindacali. Ai titolari della pensione di anzianità in totalizzazione sono riconosciuti: i trattamenti di famiglia laddove spettanti; le maggiorazioni sociali purché tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto questo beneficio, in presenza delle condizioni reddituali. Non si applicano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo e non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo. Il trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS: anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico; per conto anche degli altri
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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