Pensione anticipata
Domanda di pensione anticipata per iscritti all’AGO, a forme sostitutive o esclusive dell’AGO o alla Gestione Separata
Sito ufficiale: inps.itDomanda di pensione anticipata per iscritti all’AGO, a forme sostitutive o esclusive dell’AGO o alla Gestione Separata
DECORRENZA E DURATA Dal perfezionamento dei requisiti, il trattamento decorre: dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, per i lavoratori dipendenti o autonomi ; dal giorno successivo alla cessazione del servizio, per i lavoratori pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO ; trascorsi tre mesi (cd. finestra ) dalla maturazione del requisito contributivo ( dal 30 gennaio 2019 in poi , data di entrata in vigore del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4); dal primo giorno del mese successivo alla presentazione domanda, all’apertura della relativa “finestra”, in caso di cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012); dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019; dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del requisito contributivo per il personale del Comparto Scuola e dell’ Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). La “finestra” non trova applicazione per chi ha maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018 . Leggi di più Per chi è iscritto alla Gestione esclusiva dell’AGO, la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le Pensioni dei Dipendenti Enti Locali ( CPDEL ), della Cassa per le Pensioni dei Sanitari ( CPS ), della Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ( CPI ) e della Cassa per le Pensioni degli Ufficiali Giudiziari ( CPUG ), il trattamento pensionistico decorre (art. 1, comma 162, legge di bilancio 2024): trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2024 ); trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2025 ); trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2026 ); trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2027 ); trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (a decor
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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