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Part-time: accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati

Domanda di riconoscimento, ai fini pensionistici, del tempo parziale come tempo pieno. È rivolto a lavoratori con contratti di lavoro part-time

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L’articolo 1, comma 350, legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, dispone che “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione”. Il riconoscimento dei periodi trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso, ovvero esauriti e per l’intero periodo di durata degli stessi. Leggi di più Il riconoscimento opera per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro in funzione della mancata prestazione lavorativa, connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso con esclusione, pertanto, dei periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione derivanti da causa diversa dal part-time (ad esempio aspettativa non retribuita). Il periodo non lavorato nel rapporto a tempo parziale è riconosciuto utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa. Resta fermo che il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Da ciò ne consegue che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il m

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