Morosità incolpevole: sospendere l'ammortamento o rinegoziare il mutuo
Domanda di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo, a causa di morosità incolpevole, per mutuatari iscritti alle Gestione Unitaria
Sito ufficiale: inps.itDomanda di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo, a causa di morosità incolpevole, per mutuatari iscritti alle Gestione Unitaria
Il Regolamento prevede, da parte di INPS, la costituzione di una Commissione chiamata a valutare le domande di: sospensione dell’ammortamento (articolo 20, comma 4 del Regolamento); rinegoziazione del mutuo (articolo 7, comma 9 del Regolamento). Leggi di più In entrambi i casi le domande devono essere presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole e segnalate alla Direzione provinciale INPS competente. La Commissione opera secondo le seguenti modalità: applica criteri predeterminati e resi pubblici (messaggio 17 marzo 2023 n. 1067); si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata per il tramite della Direzione provinciale o del Polo credito competente. Non è prevista valutazione per le domande presentate da mutuatari non morosi. L’articolo 23, comma 3, del Regolamento stabilisce la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, in caso di mancato pagamento: di sette rate di ammortamento, per mutui con rata mensile, o di due rate di ammortamento, in caso di rate trimestrali o semestrali; degli interessi di mora maturati; delle eventuali spese richieste dall’INPS, entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata. Di conseguenza, le domande di valutazione vanno presentate alla Direzione provinciale competente: per i mutui ad ammortamento mensile, nel periodo compreso tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della settima rata non versata; per i mutui ad ammortamento trimestrale, tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata. per i mutui ad ammortamento semestrale, tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 90 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata. Se presentate entro i termini previsti, la Commissione può esaminare anche: domande di sospensione e di rinegoziazione contestuali; domande di sospensione pre
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Leggi di più Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile. Leggi meno
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