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Malattia e degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Domanda di indennità per malattie che determinano un’incapacità lavorativa o una degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla Gestione Separata

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DECORRENZA E DURATA Indennità di malattia Spetta, nell’anno solare in cui si verifica la malattia, per un periodo non superiore a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore a 20 giorni . Leggi di più Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nell'ambito del periodo di riferimento considerato, ai fini contributivi e reddituali, e cioè i 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni ( circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76 ). La tutela non spetta per periodi di malattia inferiori a quattro giorni. Indennità per degenza ospedaliera Spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital ) fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare. I periodi di malattia (art. 8, c. 10, l. 81/2017) sono equiparati, ai fini della durata e della misura, a degenza ospedaliera se: vengono certificati come conseguenza di trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e/o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; provocano una temporanea inabilità al lavoro del 100 per cento. QUANTO SPETTA Indennità di malattia È corrisposta nella misura dell’ 8%, 12% e 16% dell'importo calcolato: dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia; in base ai contributi versati nei 12 mesi precedenti la malattia: 8%, da uno a quattro mesi; 12%, da cinque a otto mesi; 16%, da nove a 12 mesi. Indennità per degenza ospedaliera È corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo calcolato: dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza; in base ai contributi versati nei 12 mesi precedenti il ricovero: 16%, da uno a quattro mesi; 24%, da cinque a otto mesi; 32%, da nove a 12 mesi. Leggi meno

Tempi di elaborazione

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno

Fonte ufficiale

Malattia e degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla Gestione Separata

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