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Maggiorazioni contributive agli ex combattenti

Domanda di maggiorazione della pensione per ex combattenti, vittime di guerra e superstiti

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L'attribuzione del beneficio riguarda, con la sola esclusione dei titolari di prestazioni assistenziali, i titolari di pensione diretta di tutte le categorie, a qualsiasi fondo appartengano. Leggi di più La maggiorazione viene attribuita solo dopo che l'interessato abbia presentato domanda. Per i primi due anni a decorrere dal 1° gennaio 1985 è stata corrisposta nella misura del 50% (7,75 euro mensili), mentre dal 1° gennaio 1987, per l'intero importo. L'incremento attribuito diventa parte integrante del trattamento di pensione ed è assoggettato alla disciplina della perequazione automatica. Qualora la pensione sia integrata al trattamento minimo, la maggiorazione non è riassorbita dall'integrazione, ma si aggiunge all'importo complessivo e non diviene per questo superiore al trattamento minimo. La maggiorazione già attribuita sulla pensione diretta è reversibile ai superstiti, nella stessa aliquota prevista per le pensioni di reversibilità. La domanda non ha scadenza, salvo l'ordinaria prescrizione per i singoli ratei. L'aumento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda per i nuovi pensionati o dovrà comunque essere liquidato con la stessa decorrenza della pensione. Considerato il tardivo riconoscimento di questi benefici, non sono rari i casi di ex combattenti deceduti prima di aver visto riconosciuto il loro diritto o che non avevano comunque potuto presentare domanda all' INPS. In un primo momento l'Istituto aveva negato il diritto ai superstiti che stavano percependo la reversibilità. Poi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 185/1990, è stato riconosciuto e corrisposto il diritto alla maggiorazione anche ai superstiti nella stessa aliquota della reversibilità e con riferimento alla decorrenza della medesima. Leggi meno

Tempi di elaborazione

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno

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