Il riconoscimento del beneficio non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità priva di collocazione temporale che assume rilevanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico. Leggi di più Il beneficio va concesso, proporzionalmente, anche per periodi di attività inferiori all'anno aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolto. La maggiorazione va rapportata solo ai periodi di attività. Sono esclusi quindi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. A tal fine devono essere presi in considerazione i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto – anche se anteriori al 26 aprile 1991 , data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 120 – che siano valutabili ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche con decorrenza successiva a tale data. La maggiorazione va attribuita all'atto della liquidazione della pensione . Di conseguenza, nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e similari) si terrà conto della maggiorazione spettante direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione al momento della liquidazione della pensione. La maggiorazione non è utile ai fini della liquidazione delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 26 aprile 1991 (entrata in vigore della legge 120/1991). La data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori beneficiari della maggiorazione deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi. L' anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pr
Requisiti
Possono richiedere la maggiorazione i non vedenti delle seguenti categorie: ciechi civili; ciechi invalidi per servizio; ciechi invalidi del lavoro; ciechi di guerra. Leggi di più
Tempi di elaborazione
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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