Liquidazione di quote di pensione agli eredi
Domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal pensionato, da parte degli eredi, per la cessazione della pensione
Sito ufficiale: inps.itDomanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal pensionato, da parte degli eredi, per la cessazione della pensione
Nel caso del coniuge superstite o figlio minore cui venga liquidata la pensione di reversibilità , l’INPS è autorizzato a liquidare d’ufficio quanto dovuto a titolo di rate maturate e non riscosse in coerenza e con le stesse finalità perseguite dal legislatore con l'articolo 90 del regio decreto 26 settembre 1924, n. 1422. Leggi di più Pertanto, solo in caso di domanda di reversibilità presentata dal coniuge superstite oppure dal figlio minore l’Istituto provvederà alla liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non riscosse spettanti al dante causa. In questo caso, quindi, non è necessaria una specifica domanda e l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse verrà liquidato al coniuge superstite oppure al figlio minore, senza la ripartizione in percentuale prevista dal codice civile. Tuttavia, in presenza di specifica domanda di ratei maturati e non riscossi presentata prima della liquidazione d’ufficio da uno qualsiasi degli eredi legittimi o testamentari, il pagamento d’ufficio viene bloccato e i ratei saranno pagati a tutti gli eredi che ne hanno fatto richiesta con la ripartizione a ognuno della propria quota spettante. Si precisa che il rateo d’ufficio viene liquidato solo ed esclusivamente se il richiedente la reversibilità è il solo coniuge superstite o il figlio minore e non nei casi di compresenza. Per ottenere la liquidazione delle somme, gli eredi legittimi o testamentari possono inoltrare apposita domanda all'INPS online attraverso il servizio dedicato. In alternativa, la richiesta può essere effettuata tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Leggi meno
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno Finanziato dall'Unione Europea tramite Next Generation EU
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