Istanza di riesame e ricorso amministrativo pensionistico, TFS/TFR
Istanza di riesame o ricorso amministrativo per iscritti alle gestioni pensionistiche e richiedenti prestazioni come forma di tutela amministrativa
Sito ufficiale: inps.itIstanza di riesame o ricorso amministrativo per iscritti alle gestioni pensionistiche e richiedenti prestazioni come forma di tutela amministrativa
Chi propone istanza di riesame o ricorso amministrativo deve: indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto; esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda; individuare i motivi a sostegno della propria domanda; allegare i documenti utili alla risoluzione della controversia (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199). Leggi di più È nullo il ricorso privo dell’indicazione dell’atto contro cui è proposto e dei motivi di censura. A seguito della presentazione, l’istanza di riesame e il ricorso vengono registrati sui sistemi informatici dell’Istituto ed esaminati per la predisposizione delle necessarie osservazioni sulla questione controversa. In tutti i casi, viene effettuata una valutazione sull’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela. Con l’istanza di riesame si avvia il procedimento dell’autotutela, che si può concludere con l’adozione, da parte della struttura che ha emanato l’atto oggetto di revisione, di un provvedimento di annullamento d’ufficio, di rettifica, di conferma o di revoca. Il ricorso amministrativo, invece, viene discusso e deciso dal comitato competente con una deliberazione di reiezione o accoglimento, valutate le eventuali questioni preliminari di ammissibilità e improcedibilità . Il ricorrente riceve la comunicazione dell’avvenuta deliberazione. La legge, comunque, riserva all’Istituto il potere e dovere di annullare la deliberazione del comitato favorevole al pensionato o assicurato, se adottata in violazione della normativa vigente. I ricorsi avverso i provvedimenti in materia di pensioni in cumulo e totalizzazione sono di competenza del comitato relativo alla gestione o forma assicurativa che ha istruito la domanda di pensione, che è quella dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui l’INPS non sia l’ente istruttore, la struttura INPS che riceve il ricorso procede tempestivamente a trasmetterlo all’ente o cassa competente, avendo cura di in
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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