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Iscrizione, variazione dati e cancellazione Fondo Clero

Domanda di segnalazione di cessazione, riprese, variazioni di dati o notizie che incidano sull’obbligo contributivo per le curie diocesane

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Come utilizzare il servizio

Originariamente l’iscrizione al fondo era limitata ai sacerdoti secolari e ai ministri di culto con cittadinanza italiana e residenza in Italia. Leggi di più Dal 1° gennaio 2000 , per effetto dell’articolo 42, legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’obbligo è stato esteso anche ai sacerdoti secolari italiani operanti all’estero al servizio di diocesi italiane ( fidei donum ) e ai sacerdoti secolari stranieri che svolgono servizio pastorale in Italia. Sono esenti dall’obbligo dell’iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall’articolo 62, regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (articolo 39, legge 11 aprile 1955, n. 379). L'iscrizione è obbligatoria dal momento dell'ordinazione sacerdotale o dall’ inizio del ministero di culto e decade dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità. Dalla data di decorrenza dell'obbligo contributivo è dovuta l'iscrizione al Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana e operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti non cattolici riconosciuti. La documentazione relativa all'iscrizione dovrà essere trasmessa alla sede INPS di Terni , che provvederà a informare l’assicurato dell’insorgenza dell’obbligo contributivo e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d’obbligo. L’ Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC), analogamente alle curie diocesane, dovrà provvedere a segnalare con immediatezza alla sede INPS di Terni le cessazioni, le riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull’adempimento dell'obbligo contributivo, nonché eventuali variazioni dei dati se intervenute. Leggi meno

Tempi di elaborazione

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno

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Iscrizione, variazione dati e cancellazione Fondo Clero

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