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Iscrizione Gestione agricoli autonomi

Domanda di iscrizione alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura per coltivatori diretti e imprenditori agricoli

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Come utilizzare il servizio

La richiesta d’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica mediante la procedura Comunicazione Unica d’impresa (ComUnica) , disponibile nel sito registroimprese.it , che consente di assolvere a tutti gli adempimenti per l'avvio di un'impresa, per le successive modifiche o per la cancellazione. Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività economica, ovvero entro 90 giorni dall’acquisizione dei requisiti che comportano l’obbligo di iscrizione alla gestione, è necessario trasmettere il modulo di iscrizione che contiene gli elementi necessari per la verifica dei requisiti e per la classificazione dell’azienda ai fini del calcolo della contribuzione. Il modulo deve essere successivamente integrato con le informazioni specifiche richieste dal nuovo modello di domanda, accessibile nella nuova procedura di iscrizione e variazione lavoratori autonomi agricoli. L’inizio dell’attività deve desumersi da elementi con data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa, ecc.). Al termine dell’istruttoria con esito positivo, l’Istituto adotta il provvedimento di iscrizione alla gestione e comunica il codice che identifica in modo univoco l’azienda per gli adempimenti previdenziali. La comunicazione del solo codice identificativo dell’azienda a mezzo della procedura ComUnica non produce alcun effetto ai fini dell’iscrizione alla gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura. Il provvedimento di iscrizione è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nella richiesta di iscrizione. I lavoratori agricoli autonomi sono iscritti in appositi elenchi nominativi con validità quinquennale, ovvero suppletivi e/o di variazione annuali.

Tempi di elaborazione

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Fonte ufficiale

Iscrizione Gestione agricoli autonomi

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