Indennità di malattia lavoratori marittimi: comunicazione integrativa
Richiesta di indennità di malattia per lavoratori marittimi e categorie di lavoratori equiparate
Sito ufficiale: inps.itRichiesta di indennità di malattia per lavoratori marittimi e categorie di lavoratori equiparate
DECORRENZA E DURATA L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale : è erogata a partire dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi (comprese le festività) fino alla guarigione clinica; in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di un anno dallo sbarco. Leggi di più L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare : è erogata a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia; in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di un anno dallo sbarco. L’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita : è erogata dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia; in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di 180 giorni. L’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune è riconosciuta per tutto il periodo di temporanea inidoneità, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione. QUANTO SPETTA L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è erogata: per eventi avvenuti entro il 31 dicembre 2023, pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni prima dello sbarco. Se il lavoratore ha lavorato meno di 30 giorni, la retribuzione fissa viene rapportata su base mensile; per eventi dal 1° gennaio 2024, pari al 60% della retribuzione media giornaliera del mese precedente alla malattia; per eventi nei primi 30 giorni di lavoro, calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita, in proporzione ai giorni lavorati. Per i lavoratori del settore pesca, per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali (l. 26 luglio 1984, n. 413), l’indennità continua a essere calcolata come percentuale di questa retribuzione prevista per la loro categoria. L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è erogata: per eventi entro il 31 dicembre 2
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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