Il ricorrente deve: indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto; esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda; individuare i motivi a sostegno della propria domanda di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso; allegare i documenti utili alla risoluzione della controversia. Leggi di più È nullo il ricorso privo dell’indicazione dell’atto contro cui è proposto e dei motivi di censura. Il ricorso può essere sottoscritto direttamente dal ricorrente o da un suo rappresentante cui sia stato conferito mandato. L’organismo chiamato a pronunciarsi sul ricorso è differente, sia in base alla materia su cui il ricorso stesso verte, che in base alla gestione o al fondo previdenziale in oggetto. La competenza può estendersi anche alle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili e oneri accessori connesse al ricorso. Sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organismi le decisioni sui ricorsi, non attribuiti ad altro organo, in materia di contributi dovuti alle stesse gestioni e a: Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD); Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori; Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali; Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani; Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali; Gestione autonoma ex articolo 2, comma 26, legge 335/95; Comitato amministratore del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari; Comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato SpA; Comitato di vig
Tempi di elaborazione
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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