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DECORRENZA E DURATA Il Fondo garantisce un Assegno di integrazione salariale la cui durata non può essere inferiore a 13 settimane, in un biennio mobile, e superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria. Leggi di più L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. QUANTO SPETTA Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati, ridotta dell’eventuale concorso dei fondi nazionali o dell’Unione europea. Per gli Assegni di integrazione salariale, la misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale. A tale importo viene applicato, ai sensi dell’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41, una riduzione del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, che rimane nella disponibilità del Fondo. Dal 1° gennaio 2022 viene applicato il limite di un unico massimale , indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento ( circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18 ). Gli importi sono rivalutati ogni anno con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione per l'industria. L’Assegno si riduce per l'eventuale concomitanza degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legge sulla cassa integrazione per l’industria. Nel 2025 la misura massima erogabile della prestazione, al netto della riduzione del 5,84%, è pari a 1.322,05 euro ( circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25 ). Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria . Gli interventi a carico del Fondo sono concessi dopo la costituzione di specifiche riserve finanziar