Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo — SOLIMARE
Domanda di assegno ordinario per lavoratori marittimi, personale amministrativo e di terra sospesi o a orario ridotto di imprese armatoriali
Sito ufficiale: inps.itDomanda di assegno ordinario per lavoratori marittimi, personale amministrativo e di terra sospesi o a orario ridotto di imprese armatoriali
In seguito alla riforma, di cui alla legge 234/2021, sono state apportate delle modifiche al decreto legislativo 148/2015, che riguardano la disciplina della prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà; in particolare, si prevede che la prestazione sia garantita dal FIS e dai Fondi di solidarietà nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS), compreso il contratto di solidarietà. La nuova disciplina del Fondo riconosce l’integrabilità di tutte le causali previste per i trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria. I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo SOLIMARE possono presentare istanze al Fondo per le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri di cui al decreto ministeriale 94033/2016 e successive modificazioni e integrazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda ( circolare INPS 5 ottobre 2022 n. 109 e circolare INPS 23 gennaio 2024, n. 16 ). Il decreto istitutivo del Fondo SOLIMARE prevede le seguenti durate massime: con riferimento alle integrazioni salariali per causali ordinarie (eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché le situazioni temporanee di mercato), per un periodo pari alle durate previste dall'articolo 12 del d.lgs. 148/2015, mentre con riferimento alle causali straordinarie per un periodo pari alle durate previste dall'articolo 22 del d.lgs. 148/2015, comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 148/2015. Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime previste, la singola domanda di prestazione non può riguardare interventi di volta in volta su
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