Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige
Domanda di Assegno di integrazione salariale per lavoratori sospesi o a orario ridotto della Provincia di Bolzano-Alto Adige
Sito ufficiale: inps.itDomanda di Assegno di integrazione salariale per lavoratori sospesi o a orario ridotto della Provincia di Bolzano-Alto Adige
DECORRENZA E DURATA L’erogazione degli Assegni di integrazione salariale garantiti dal Fondo può essere attivata a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro . Leggi di più L’Assegno di integrazione salariale può essere concesso ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, sia per le causali ordinarie che straordinarie, per una durata massima non superiore a 26 settimane per ogni unità nel biennio mobile. In particolare, l’Assegno di integrazione salariale può essere concesso: per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie ai datori di lavoro che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti; per una durata massima di 24 mesi per riorganizzazione aziendale; per una durata massima di 12 mesi per crisi aziendale; per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria di contratto di solidarietà. Per ciascuna unità produttiva l’Assegno di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, salvo la causale straordinaria di contratto di solidarietà. QUANTO SPETTA La misura del beneficio è fissata nell’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41, a oggi pari al 5,84%, in quanto non prevista nel decreto istitutivo del Fondo. Pertanto per il 2025 la misura massima mensile lorda della prestazione è pari a 1.404,03 euro ( circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25 ). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in
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