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Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

Domanda di Assegno di integrazione salariale per lavoratori subordinati dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

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DECORRENZA E DURATA L’ Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le causali previste dalla legge in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria. Leggi di più La durata è disciplinata dall’articolo 30, comma 1-bis, d.lgs. 148/2015, introdotto dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, alla luce della legge e delle modifiche apportate al decreto istitutivo del Fondo, per l’Assegno di integrazione salariale vengono applicate le durate di cui agli articoli 12 e 22, d.lgs. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni ( messaggio 19 settembre 2023, n. 3256 ). La durata massima complessiva dei trattamenti è in ogni caso quella prevista dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 148/2015. Nella tabella sono riportate causali e durate . ART. 11 – CAUSALI ORDINARIE ART. 12 – DURATA Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato Fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane ART. 21 – CAUSALI STRAORDINARIE ART. 22 – DURATA Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile Crisi aziendale Durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione Contratto di solidarietà Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, d.lgs. 148/2015, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile Per le causali ordinarie non possono essere autorizzate ore di Assegno di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semes

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Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

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