Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro
Domanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e dei crediti di lavoro per lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro
Sito ufficiale: inps.itDomanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e dei crediti di lavoro per lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro
Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (cfr. paragrafo 5 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70 ). Leggi di più A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con decorrenza 15 luglio 2022, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito CCII), le procedure concorsuali che danno diritto all’intervento del Fondo di garanzia sono: liquidazione giudiziale/fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria. concordato semplificato; Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali , i requisiti per l'intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale; l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità. L'accertamento nel fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia. Il requisito della cessazione del rapporto deve essere valutato con attenzione nelle ipotesi di trasferimento dell'azienda, compresi affitto e usufrutto. L'articolo 2112, codice civile prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che è tenuto a corrispondere il TFR anche per la parte maturata con il cedente. Ne consegue che il Fondo opererà a garanzia del TFR solo nell'ipotesi d'insolvenza del cessionario e non del cedente. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 5.1.A della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70 . Il Fondo di garanzia interviene anche nel caso di procedure concorsuali aperte in un altro degli stati membri delle UE (articolo 2, comma 4 bis, legge 297/1982) a condizione che: l'attività del datore d
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