Fondo Assicurativi
Domanda di accesso a prestazioni ordinarie per lavoratori dipendenti e personale assicurativo e assicurativo assistenziale
Sito ufficiale: inps.itDomanda di accesso a prestazioni ordinarie per lavoratori dipendenti e personale assicurativo e assicurativo assistenziale
DECORRENZA E DURATA L'erogazione del finanziamento ai programmi formativi non può avere durata superiore a 12 mesi . L' Assegno di integrazione salariale può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria. Leggi di più QUANTO SPETTA Per i programmi di formazione , il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda (individuata dalla contrattazione collettiva) spettante ai lavoratori interessati, ridotta dell’eventuale concorso di fondi nazionali o dell’Unione europea. L’Assegno di integrazione salariale è dovuto nella misura dell’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti del massimale, annualmente rivalutato, previsto per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). A questo importo viene applicata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, una riduzione del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti dall’art. 21 della stessa legge, che rimane nella disponibilità del Fondo. Dal 1° gennaio 2022 viene applicato il limite di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (art. 3, comma 5-bis del d.lgs. 148/2015, circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18). L’Assegno si riduce per l'eventuale concomitanza degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente sulla Cassa Integrazione Guadagni per l’industria. Nel 2025 la misura massima erogabile della prestazione, al netto della riduzione del 5,84%, è pari a 1.322,05 euro ( circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25 ). Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponi
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