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Costituzione della propria posizione assicurativa

Domanda di costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico che cessa dal servizio senza diritto a pensione

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Con l’ abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa , l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici può attribuire il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi minimi previsti, anche se l’interessato non sia più in servizio. Leggi di più Ai dipendenti statali, iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS) – per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera d’ufficio – si applica la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, in caso di cessazioni avvenute entro il 30 luglio 2010. Per i dipendenti iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG , cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa avviene solo su domanda. Per le cessazioni a partire dal 31 luglio 2010 , l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici riconosce, a domanda, al raggiungimento del requisito anagrafico e in presenza dei requisiti minimi contributivi previsti, il diritto al trattamento pensionistico. Dal 1° gennaio 2013 è stata inoltre reintrodotta la possibilità di presentare domanda di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO (art. 1, c. 238, l. 228/2012). La misura riguarda solo gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto alla pensione. La domanda non dà diritto a ratei arretrati di pensione. In caso di decesso , la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta. Approfondimenti : circolare INPS 6 agosto 2013, n.120 ; circolare INPDAP 8 ottobre 2010, n. 18 (pdf 739KB); nota operativa INPDAP 22 dicembre 2010, n. 56 (pdf 352KB); messaggio 2 agosto 2024, n. 2802 . Leggi meno

Tempi di elaborazione

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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Costituzione della propria posizione assicurativa

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