Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere
Domanda di congedo indennizzato per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
Sito ufficiale: inps.itDomanda di congedo indennizzato per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
DECORRENZA E DURATA Il congedo indennizzato decorre dalla data di inizio del percorso di protezione certificato ed è fruibile: per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato; in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa; in modalità giornaliera o oraria . La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello del congedo. I contratti collettivi nazionali possono prevedere l’una o l’altra modalità. Leggi di più Non spetta : nei giorni non lavorativi (esempi: giorni festivi, periodi di sospensione dell’attività lavorativa o periodi di aspettativa); nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. QUANTO SPETTA L’indennità: è pari al 100% dell’ultima retribuzione per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione ; è calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello del congedo; è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera, in caso di fruizione oraria; è pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a: lavoratrici stagionali; operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato); lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine; lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti); lavoratrici autonome. Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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