Benefici in favore delle vittime del terrorismo
Domanda di benefici previdenziali per le vittime di eventi terroristici
Sito ufficiale: inps.itDomanda di benefici previdenziali per le vittime di eventi terroristici
Rideterminazione della retribuzione pensionabile Beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette (l. 222/2007 che ha modificato la normativa preesistente, introducendo innovazioni sulle modalità di calcolo): chi ha subito un' invalidità permanente di qualsiasi grado a seguito di un evento terroristico ; il coniuge superstite ; gli orfani della vittima deceduta. Leggi di più La retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va ricalcolata con un incremento del 7,5%. A prescindere da qualsiasi limite al conseguimento della qualifica superiore, (se prevista dai rispettivi contratti di categoria), si considera – se più favorevole – l’incremento percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella posseduta dal richiedente all’atto del pensionamento. Questa modalità si applica a: i soli dipendenti privati invalidi; gli eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità che abbiano presentato la domanda entro il 30 novembre 2007. Aumento figurativo dell'anzianità contributiva Chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa, di qualsiasi entità e grado, a causa di atti e di stragi di matrice terroristica, ha diritto a un aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva. Questo aumento, valido per il diritto e la misura della pensione, va riconosciuto : al coniuge ; ai figli ; ai genitori , indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico (in mancanza dei suddetti soggetti). La maggiorazione contributiva deve essere comunque concessa entro il limite massimo di anzianità valutabile nel Fondo presso il quale è liquidata la prestazione. Per le pensioni calcolate con il sistema retributivo o misto, l’aumento figurativo si applica all'anzianità utile per la quota di pensione riferita alla retribuzione pensionabile più elevata. Il beneficio spetta: al coniuge e ai figli della vittima , anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati dopo l’evento t
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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