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Assicurazione Sociale Vita per dipendenti di enti di diritto pubblico (ASV)

Domanda per l'ottenimento d’indennità economica in caso di morte dell’iscritto o di un familiare. È riservato a dipendenti di enti di diritto pubblico

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Come utilizzare il servizio

QUANTO SPETTA L’importo da liquidare è pari a: una mensilità media lorda per ogni persona a carico, in caso di decesso dell’iscritto; una mensilità media lorda corrisposta all’iscritto in caso di decesso del coniuge; mezza mensilità media lorda in caso di decesso di un altro componente della famiglia a carico (figlio, genitore fratello o sorella); una mensilità media lorda a chi ha sostenuto le spese funerarie in caso di assenza di familiari a carico. Leggi di più La mensilità media si ricava dividendo per dodici la somma delle competenze lorde (stipendio o pensione) percepite dall’iscritto nei dodici mesi precedenti la data del decesso. Sono comprese le mensilità aggiuntive e qualsiasi altra indennità. L'indennità non è soggetta a ritenute erariali e viene erogata con accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. DECADENZA Il mancato versamento del contributo entro il 20 ottobre (20 giorni dalla scadenza del 30 settembre di ogni anno) da parte dei prosecutori che continuano a effettuare il pagamento con F24, comporta (ai sensi dell’articolo 1924, comma 2, del Codice civile): la decadenza dall’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita dal 1° gennaio dell’anno successivo; la perdita del diritto alla prestazione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Gli iscritti in prosecuzione volontaria con trattenuta annuale sulla pensione che intendono rinunciare alla prestazione, dovranno inviare la domanda di interruzione . Possono farlo esclusivamente online all’INPS, attraverso il servizio dedicato, entro il 31 dicembre (ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo). La domanda di liquidazione della prestazione va presentata entro un anno dalla data del decesso, pena la perdita del diritto. Leggi meno

Tempi di elaborazione

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno

Fonte ufficiale

Assicurazione Sociale Vita per dipendenti di enti di diritto pubblico (ASV)

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