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DECORRENZA E DURATA La durata massima dell’assegno emergenziale è di 24 mesi (credito ordinario e Credito cooperativo), compresi i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI, ferma restando la condizione di disoccupazione involontaria. Leggi di più All’assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti in materia di sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento NASpI, sia in caso di coesistenza con l’indennità di disoccupazione sia in caso di percezione del solo assegno emergenziale. Per quanto riguarda il Fondo Servizi Ambientali, sono previste due prestazioni: di importo, sino a un massimo di 24 mesi, e di durata, per ulteriori 18 mesi. La durata della prestazione del Trasporto pubblico, invece, è pari al periodo di percezione dell’indennità NASpI, mentre la prestazione integrativa del Trentino è pari al massimo ad un mese. QUANTO SPETTA L’erogazione dell’assegno emergenziale/integrativo avviene a integrazione, sia nella misura che nella durata, dell’indennità di disoccupazione (NASpI), è subordinata al riconoscimento di quest’ultima e ne segue le regole (sussistenza dei requisiti, sospensione, decadenza, etc.). L’ importo dell'assegno emergenziale è calcolato in percentuale sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, nella misura dell’80% o 70% o 60% a seconda dell’importo della retribuzione tabellare annua, nei limiti dei massimali mensili che per il 2025 sono pari: per il Fondo Credito a 2.859,47 euro, per una retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 48.953,30 euro, 3.221,17 euro, retribuzione tra 48.953,30 - 64.411,27 euro, e 4.508,43 euro, retribuzione oltre i 64.411,27 euro; per il Fondo Credito cooperativo a 2.742,57 euro, per una retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 46.277,71 euro, 3.688,81 euro, retribuzione tra 46.277,71 - 64.545,23 euro, e 4.290,43 euro lordi mensili, retribuzione superiore a 64.545,23 euro. Ogni importo, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è