Assegno d'integrazione salariale per dipendenti di aziende iscritte ai fondi di solidarietà
Domanda di Assegno di integrazione salariale per dipendenti di aziende iscritte ai fondi di solidarietà
Sito ufficiale: inps.itDomanda di Assegno di integrazione salariale per dipendenti di aziende iscritte ai fondi di solidarietà
DURATA L’Assegno di integrazione salariale prevede (art. 30 comma 1-bis) una copertura temporale almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale , a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata. Leggi di più Pertanto, i singoli Fondi di solidarietà possono prevedere nei propri decreti istitutivi durate diversificate della prestazione nell’arco temporale del biennio mobile, anche in relazione ai requisiti dimensionali posseduti dai datori di lavoro, in accordo alle durate previste dalla normativa e rispettando i limiti massimi di durata nel biennio mobile (prescritti dagli articoli 12 e 22 del d.lgs. 148/2015), fermo restando l’ulteriore vincolo normativo della durata massima complessiva nel quinquennio mobile (art. 4 dello stesso decreto). L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta. L'intervento è finalizzato a supportare sia situazioni di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia situazioni di crisi aziendali a lungo termine e legate a un ridimensionamento produttivo. QUANTO SPETTA La misura della prestazione almeno è pari a quanto garantito dalla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), ossia all’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale (ad eccezione del Fondo Credito che prevede massimali differenziati), indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (art. 3 comma 5-bis del d. lgs. 148/2015, circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18 ). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria. Per il 2025 l’importo è stato rideterminato ed è pari a 1.404,03 euro ( circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25 ). Per alcuni Fondi è applicabile all’importo lordo della prestazione una riduzione del 5,84% (prevista dall’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. L’Istituto ha stabilito con apposito Regolamento i termini previsti per l’erogazione delle prestazioni ( circolare INPS 8 aprile 2021 n. 55 ). In alcuni casi la norma può prevedere termini diversi, in applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli Fondi.
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