Quando il lavoratore si assenta dal lavoro per astensione facoltativa per maternità durante il periodo lavorativo, i contributi figurativi sono riconosciuti in assenza di retribuzione, mentre con una retribuzione ridotta l’accredito figurativo è previsto solo per la parte differenziale. Leggi di più In particolare, per l’accredito della contribuzione figurativa nel congedo parentale (articolo 32 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), la durata complessiva di esso, spettante sia alla madre e sia al padre, non deve superare i dieci mesi (elevabile a 11 mesi se il padre ne fruisce per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi) da fruirsi nei primi 12 anni di vita del bambino. La legge prevede un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale, il congedo parentale: va computato nell’anzianità di servizio a eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità; è retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di cinque mesi complessivo fra i genitori, successivi ai primi 30 giorni che sono interamente retribuiti; per i successivi quattro/cinque mesi, dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione; dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non retribuito (con l’eccezione di quanto detto al punto precedente, tra i sei e gli otto anni); nel caso
Tempi di elaborazione
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Leggi di più Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella , oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. Leggi meno
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